Fondo di Garanzia sezione speciale Turismo
Erogazione garanzie gratuite per investimenti nel settore turistico
E' possibile presentare richiesta al Fondo di garanzia per le PMI, finalizzata alla concessione di garanzie a favore di imprese con un numero massimo di 499 dipendenti che svolgono una attività legata al turismo. (si vedano i codici Ateco ammissibili pubblicati dal Ministero).
La dotazione finanziaria stanziata, pari a 358 mln di euro, è ripartita negli anni dal 2021 al 2025.
Beneficiari
PMI e small Mid-Cap (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 499): imprese alberghiere, imprese agrituristiche, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi tematici e i giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un’attività nel settore turistico.
Cosa finanzia
- Interventi di riqualificazione energetica e innovazione digitale
- Assicurare la continuità aziendale e garantire il fabbisogno di liquidità e gli investimenti nel settore
Alcune caratteristiche della garanzia
- La garanzia è concessa a titolo gratuito
- Importo massimo per singola impresa: 5 mln di euro
- Sono ammesse imprese con un nr. di dipendenti non superiore a 499
- percentuali di copertura al 70% per la garanzia diretta e all’80% per la riassicurazione, elevabili grazie all’utilizzo dei contributi del Fondo previsti dal decreto “Fundraising”
- Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento
- cumulabilità con altre garanzie sulle operazioni di investimento immobiliare;
- La garanzia può essere richiesta anche su finanziamenti già perfezionati da non oltre tre mesi, in questi casi è necessario comunicare a MCC la riduzione del tasso di interesse applicata sul finanziamento per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia
- sono ammissibili i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, a condizione che:
- il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
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