AVVISO ALLA CLIENTELA

Legge 12 luglio 2024, n. 101 di conversione, con modificazioni, del decreto - legge 15 maggio 2024, n. 63 recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024).

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L’art. 1 del decreto – legge 15 maggio 2024, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca, dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101 prevede una serie di misure volte ad assicurare il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo, al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico e a quello della pesca e dell’acquacoltura, con l’obiettivo di contenere le congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria.

 

Il comma 2 del richiamato articolo prevede - per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che, nell’anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria rispetto all’anno precedente - la possibilità di avvalersi della sospensione, per dodici mesi, del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell’anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

 

 Al riguardo si informa la Spettabile Clientela che la Banca sta effettuando tutti gli adempimenti
operativi necessari al fine di dare attuazione alla predetta disposizione.

 

QUALI SONO I SOGGETTI E I RAPPORTI INTERESSATI?

Le imprese agricole, florovivaistiche, della pesca e dell’acquacoltura titolari di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che nell’anno 2023 hanno subito una riduzione del volume d’affari pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all’anno precedente e le cui esposizioni debitorie non siano, al 16 maggio 2024, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA?

I soggetti interessati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento della sola quota capitale delle rate dei finanziamenti di cui sopra. In questo caso, durante il periodo di sospensione il Cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste. 

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione, fatto salvo il caso in cui il Cliente non adempia al pagamento della quota interessi. 

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

 

CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA?

Gli interessati potranno presentare domanda di sospensione del pagamento della quota capitale compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta riduzione del volume d’affari.


Il personale della Banca è a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento.

 

Rimini, 3.09.2024

 

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